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giovedì 29 luglio 2010
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Fondi comuni di investimentoSi tratta di veicoli appartenenti alla categoria degli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR). In Italia i fondi comuni furono istituiti con la Legge 77/1983 (erano comunque già presenti all’epoca alcuni fondi di diritto lussemburghese). Il D.Lgs. 58/98 (Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria) lo definisce all’art. 1 come “un patrimonio autonomo, suddiviso in quote di pertinenza di una pluralità di partecipanti, gestito in monte”. Il patrimonio del fondo è dato dall’insieme dei conferimenti dei risparmiatori. Si osservi che il patrimonio è “autonomo” in quanto giuridicamente distinto dal patrimonio dei partecipanti e dal patrimonio della società di gestione (SGR) che si occupa di gestire le risorse del fondo investendo in un insieme di titoli finanziari. Per partecipare al fondo si sottoscrivono delle quote (rappresentate da certificati emessi dal fondo) che conferiscono uguali diritti e hanno uguale valore. In funzione del capitale versato, ogni risparmiatore otterrà un numero di quote del fondo assumendosi il rischio connesso con gli investimenti effettuati dal gestore (SGR). Il valore di ciascuna quota varia giornalmente e viene calcolata suddividendo il controvalore degli investimenti del portafoglio del fondo (al netto degli oneri di gestione) per il numero delle quote. L'investimento in un fondo comune può avvenire con un versamento in unica soluzione o attraverso versamenti periodici (Piani di Accumulo - PAC). Quanto a regolamentazione, la struttura e le attività di gestione dei fondi sono disciplinate e controllate dal Ministero dell’Economia, Banca d’Italia e Consob. I fondi comuni di investimento possono essere classificati in base a diversi parametri. a) Modalità di distribuzione dei proventi: vi sono “fondi ad accumulazione di proventi” (i risultati della gestione vengono automaticamente reinvestiti nel fondo stesso) oppure “fondi a distribuzione dei proventi” (prevedono il pagamento di una cedola ed il partecipante/risparmiatore può poi decidere per il suo reinvestimento nel fondo). b) Variabilità del patrimonio del fondo: oltre ai “fondi aperti” (il numero delle quote sono variabili in quanto ai risparmiatori è data facoltà di entrare e/o uscire in qualsiasi momento) vi sono anche i “fondi chiusi” (il numero delle loro quote rimane fisso nel tempo con facoltà di uscita/ingresso solo in determinati periodi). c) Regime di distribuzione: fondi armonizzati (le loro quote possono essere commercializzate in tutti i Paesi dell’Unione Europea senza necessità di autorizzazioni nazionali ma avvalendosi del principio di mutuo riconoscimento) mentre per i “fondi non armonizzati” non vi è tale flessibilità. d) Specializzazione degli investimenti: azionari, obbligazionari e bilanciati sono le principali ma sono diffuse anche molte altre tipologie. e) Tipologia di investimenti: fondi mobiliari (titoli finanziari), fondi immobiliari (tipicamente di tipo chiuso) e fondi pensione. Il risparmiatore che investe in un fondo comune deve sapere che sostiene i seguenti costi: 1) commissione di ingresso (pagata con il primo versamento); 2) commissione annua di gestione; 3) commissioni di performance. I costi di tipo 2) e 3) vengono applicati in modo indiretto ossia erodendo il valore unitario della quota, mentre i costi di ingresso riducono l’ammontare investito. Gravano inoltre sulle performance del fondo molte altre voci di spesa: l’insieme dei costi che mediamente gravano sulle quote dei fondi viene sintetizzato nell’indicatore TER (total expense ratio).
 


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